IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'art. 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
  Visto  l'art.  2, commi da 185 a 187, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerato  che l'art. 2, comma 186, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, prevede che il Comitato e' dotato di un fondo comune, unico e
indivisibile,   attraverso   cui  esercita  autonomamente  e  in  via
esclusiva le sue attribuzioni istituzionali;
  Considerate  le  risoluzioni  ONU  53/197,  58/488 e 58/221 con cui
l'Assemblea  generale  delle Nazioni Unite ha proclamato il 2005 anno
internazionale del microcredito;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del
17 novembre 2008;
  Vista  la  proposta  del Presidente del Comitato nazionale italiano
permanente per il microcredito;
                              Decreta:


                               Art. 1.


                             Definizioni


  1. Ai fini della presente disciplina si intendono:
   a)  per  CNM,  il  Comitato  nazionale  italiano permanente per il
microcredito;
   b) per organo di vertice, il Consiglio di Amministrazione del CNM
   c) per Presidente, il Presidente del CNM;
   d) per Consiglio, il Consiglio di Amministrazione del CNM;
   e) per Segretario, il Segretario Generale del CNM;
   f) per Consiglio Nazionale, il Consiglio Nazionale del CNM:
   g)  per  disposto normativo, l'art. 2, commi 185, 186 e 187, della
legge del 24 dicembre 2007, n. 244;
   h)  per  unita'  previsionale di base (UPB), l'insieme organico di
risorse  finanziarie  affidate  alla  gestione  di un unico centro di
responsabilita';
   i)  per  centro  di  costo,  l'entita'  organizzativa  cui vengono
imputati i costi diretti ed indiretti, al fine di conoscerne il costo
complessivo;
   l)  per  istituto  cassiere,  l'istituto  bancario  che  svolge il
servizio di cassa per conto del CNM.